E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata A.S.D. SAMURAI ROMA.
Art.2
L’Associazione Sportiva dilettantistica ha sede in Roma, Viale Jonio 111
Art.3
L’Associazione Sportiva dilettantistica si propone di:
- promuovere, diffondere e praticare ogni forma di attività sportiva dilettantistica anche con scopo ricreativo ed educativo;
- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l’educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;
- attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell’attività sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, trattamenti musicali, videoteca;
- promuovere l’impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche;
- istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
- gestire servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive, fisiche ed intellettuali;
- promuovere e favorire l’organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza limiti di età;
- favorire contatti fra gli associati che hanno specifici interessi culturali e sportivi anche costituendo sezioni per le attività di maggiore partecipazione;
- aderire in Italia ed all’estero a qualsiasi attività che, con espressa delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
Art.4
L’Associazione sportiva non ha scopo di lucro e potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.
Art.5
L’Associazione si impegna ad osservare nel proprio ambito lo Statuto, il Regolamento organico e ogni altra norma emanata dagli Enti di Promozione e dalla eventuale Federazione Sportiva di appartenenza.
Art.6
L’Associazione svolge la sua attività secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa.
TITOLO 2 – soci
Art.7
Possono far parte dell’Associazione Sportiva dilettantistica le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero.
I soci si distinguono in:
Soci onorari; Soci ordinari; Soci atleti.
Sono soci onorari quelle persone alle quali l’Associazione Sportiva Dilettantistica deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione.
Sono soci atleti coloro che svolgono una attività sportiva nell’ambito dell’Associazione; esse debbono aver superato l’accertamento alla idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti.
Art.8
Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali e si impegna a rispettare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport, partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali, contribuire alle necessità economiche sociali, non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsivoglia natura, connesse all’attività espletata nell’ambito dell’Associazione Sportiva.
Art.9
La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di utilizzare gli impianti e i servizi gestiti dall’Associazione. Non è ammessa l’iscrizione di soci con rapporto temporaneo.
Art. 10
La qualifica di socio si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa. Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’Assemblea dei soci. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte dell’Associazione, perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.
TITOLO 3 – organi sociali
Art.11
Gli organi sociali sono:
- L’assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
Art.12
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione. Hanno diritto di voto e di intervento tutti i soci elencati nell’art.7 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che hanno maturato una iscrizione al nucleo associativo di almeno 10 anni. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci in prima convocazione, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci. L’Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta all’anno, delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandato per legge o per statuto.
L’Assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo statuto, oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è deliberata dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.
La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale o a mezzo lettera almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori. Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e debbono essere affisse nell’albo dell’associazione per almeno quindici giorni. Anche i bilanci consuntivi e preventivi debbono essere affissi nell’albo dell’Associazione per almeno 15 giorni.
Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente dell’Associazione che verrà assistito da un segretario da lui designato.
La commissione dei verifica poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo.
Art.13
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione nei rapporti con terzi. Presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente provvede alla direzione e gestione dell’Associazione in conformità alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 90 giorni.
In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.
Art.14
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno due consiglieri. Partecipa alle riunioni, con diritto di voto, il segretario/tesoriere.
Il Vice presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo. Il segretario/tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissioni dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota associativa, approva i regolamenti sociali.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno 4 volte l’anno, ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice.
Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea straordinaria entro 60 giorni.
Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione o mediante raccomandata da inviarsi dieci giorni prima. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto.
I compiti del segretario/tesoriere sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Art.15
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. E’ previsto per i soci, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base all’ art.4 della Legge 133/99 e s.m., per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali o estere e alle varie riunioni o stages tecnici.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art.16
Il patrimonio sociale è costituito:
- Da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati o da Enti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa;
- da ogni altra eventuale entrata concorra all’attivo sociale.
Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso ne possono essere trasferiti e non sono rivalutabili.
Art.17
L’esercizio sociale finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’Associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
TITOLO 5 – sanzioni disciplinari
Art.18
A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione sportiva e a una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione.
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
La sanzione disciplinare della radiazione deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci.
TITOLO 6 – Modifiche statuto/scioglimento
Art.19
Le modifiche al presente Statuto devono essere assunte dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in Assemblea.
Art.20
L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata.
In caso di scioglimento l’Associazione si obbliga a devolvere ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art.21
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile in quanto applicabili
Art.22
I colori societari sono: nero e giallo
Letto, confermato e sottoscritto (dai soci fondatori)
Presidente: Tiziano Giannone
Vice Presidente: Fabio Orlandi
Segretario/Tesoriere: Emanuela Rossi
Consigliere: Giuseppe Modeo
Consigliere: Alessandro Accorsi
Luogo e data Roma, 24/10/2007